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title: "Cos'è un white label agreement"
description: "Cos'è un contratto white label? Scopra come disciplinare marchio, qualità, dati, responsabilità, prezzi e cessazione."
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# Cos'è un white label agreement

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[Cos'è un white label agreement](https://contracko.com/it/blog/white-label-agreement)

# Cos'è un white label agreement

Lou Van Reemst 07 set 2026

Copia per LLM

Un contratto white label è un contratto con cui un'impresa fornisce un prodotto o un servizio finito e un'altra impresa lo vende ai clienti finali con il proprio marchio, come se lo avesse realizzato in proprio. Il fornitore resta fuori dalla scena. Il nome che compare sul prodotto, sulla fattura e sull'indirizzo dell'assistenza è quello dell'altra parte.

Dietro questa definizione stanno di solito due domande: in che cosa l'operazione differisce da un rapporto di rivendita o da un rapporto OEM, e a chi resta il cliente. Le risposte brevi sono queste. In un'operazione white label il titolare del marchio è la parte da cui il cliente acquista, con cui contratta e a cui presenta i reclami, mentre l'unica controparte del fornitore è il titolare del marchio. Il reseller vende normalmente con il marchio del vendor, quindi il cliente sa di chi è il prodotto. OEM descrive di regola un rapporto di fornitura in cui il prodotto del fornitore viene integrato o abbinato al prodotto finito di un terzo anziché essere venduto come tale. La sezione sui tipi di contratto correlati esamina i casi di confine.

Né il diritto italiano né quello dell'Unione conoscono un contratto white label tipizzato. Il contratto si compone di tre elementi noti: una licenza o un contratto di fornitura per il prodotto, una licenza di marchio che corre in senso inverso, perché il fornitore possa apporre i segni distintivi del titolare del marchio, e uno strato di servizi che copre hosting, assistenza e livelli di servizio. Quasi ogni domanda che vale la pena porre riguarda il modo in cui questi tre elementi si incastrano.

L'assenza di un tipo contrattuale non significa che il diritto ignori l'operazione. Apporre il proprio marchio sul prodotto altrui fa scattare obblighi di legge diretti, e questi obblighi sorgono a prescindere da quanto le parti hanno pattuito.

Il lessico è mobile. Contratto white label, accordo di white labeling, accordo di partnership white label e contratto di servizi white label indicano tutti lo stesso strumento. Quando il prodotto è un bene fisico, il commercio italiano parla di private label o di marca del distributore (MDD). Nella prassi del retail, la MDD indica spesso una linea realizzata per una singola insegna, mentre white label indica un prodotto comune venduto a più marchi, ma quella distinzione è una convenzione commerciale e non una distinzione giuridica. È la clausola di esclusiva a dire quale delle due situazioni si ha davvero davanti.

Per i prodotti di consumo la conseguenza giuridica è netta. Il regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti stabilisce che una persona «è considerata fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 9» quando «immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio» [1]. Analisi interna dei rischi, documentazione tecnica, tracciabilità, gestione dei reclami e misure correttive gravano quindi sul titolare del marchio, anche se non ha fabbricato nulla. Le autorità di vigilanza del mercato si rivolgono alla parte il cui nome compare sulla confezione.

Lo strumento si presenta in diverse forme. La produzione white label riguarda beni realizzati secondo la formula di un fornitore e venduti con il marchio dell'acquirente. Il software white label concede in licenza una piattaforma che il licenziatario presenta come prodotto proprio. I servizi white label coprono l'agenzia che subappalta l'esecuzione restando la controparte del cliente. I prodotti finanziari white label mettono un istituto autorizzato dietro un'applicazione a marchio altrui. La meccanica commerciale cambia, ma le domande contrattuali sono le stesse in tutti i casi.

Queste sono informazioni generali sul modo in cui questi contratti sono costruiti, non una consulenza legale su un contratto specifico.

## Scopo e usi più comuni

La ragione del titolare del marchio è di solito il tempo. Costruire un'infrastruttura di pagamento, una piattaforma di formazione o una linea di produzione di integratori richiede trimestri o anni. Prendere in licenza qualcosa che già funziona richiede settimane, e il titolare del marchio investe il proprio denaro nella distribuzione anziché nell'ingegneria. Consente inoltre di colmare una lacuna nel portafoglio senza impegnarsi a presidiarla per sempre.

La ragione del fornitore è la portata commerciale. Ottiene volumi attraverso il canale di vendita di un altro senza pagare la costruzione di un marchio, e conserva la proprietà intellettuale sottostante. Nel software lo sviluppatore conserva di regola tutti i propri diritti sul codice sorgente, mentre il licenziatario ottiene il diritto di utilizzare il proprio marchio e il proprio logo sul prodotto e di presentare il software come proprio agli utenti finali. È quasi l'opposto del franchising, ed è un confronto da tenere presente. L'affiliato in franchising opera con il marchio di un altro. Il licenziatario white label opera con il proprio.

I contesti tipici comprendono le marche dei distributori nel commercio al dettaglio e la produzione alimentare conto terzi, le agenzie che subappaltano lo sviluppo web o la contabilità, le piattaforme SaaS rivendute dalle società di consulenza, gli operatori di telecomunicazioni che rivendono capacità di rete, i programmi di sportelli automatici e di carte di pagamento presentati da soggetti non bancari e i marketplace che collocano la logistica di un partner dietro il proprio checkout.

L'operazione smette di avere senso quando è il prodotto a fare la differenza. Se i clienti acquistano la cosa in sé anziché il marchio, la relazione o il pacchetto che vi ruota attorno, il white label significa pagare un margine a un fornitore che il trimestre successivo può vendere lo stesso prodotto a un concorrente.

## Le parti del contratto white label

Firmano due parti. Una terza subisce gli effetti di tutto ciò che le prime concordano e non firma nulla.

Il fornitore costruisce, ospita e mantiene il prodotto. È chiamato anche produttore, provider, licenziante o fabbricante. Di regola conserva la proprietà intellettuale sul prodotto, definisce la roadmap tecnica e si fa carico degli obblighi infrastrutturali.

Il titolare del marchio acquista il prodotto, vi appone i propri segni distintivi, fissa il prezzo al pubblico e si presenta al cliente. È chiamato anche licenziatario, reseller, partner o private labeler. Con qualche ambiguità, entrambe le parti vengono spesso definite «partner white label» nella stessa trattativa, ragione per cui i contratti definiscono i ruoli in modo esplicito.

Il cliente finale non è parte del contratto. Contratta con il titolare del marchio secondo le condizioni di servizio di quest'ultimo e, in un'operazione ben costruita, non viene mai a sapere che il fornitore esiste.

La ripartizione dei compiti varia più di quanto le etichette lascino intendere, e conviene metterla per iscritto prima che qualcuno inizi a redigere.

| Ambito di responsabilità | Titolare tipico | Da confermare nel contratto |
| --- | --- | --- |
| Sviluppo del prodotto e roadmap | Fornitore | Se il titolare del marchio possa richiedere o bloccare modifiche |
| Hosting e infrastruttura | Fornitore | Chi paga, e se i costi siano ribaltati al costo effettivo |
| Branding e marketing | Titolare del marchio | Dove il nome del fornitore possa e non possa comparire |
| Prezzo al cliente finale | Titolare del marchio | Eventuali soglie minime, massimali o impegni minimi |
| Assistenza clienti di primo livello | Titolare del marchio | Percorso di escalation e tempi di risposta associati |
| Secondo livello e correzione dei difetti | Fornitore | Livelli di servizio e crediti di servizio |
| Dati dei clienti | Nella prassi, ripartiti | Chi li detiene, chi li controlla, chi li riottiene |
| Autorizzazioni regolamentari | Dipende dal settore | La licenza di quale parte copre l'attività |

## Clausole e termini principali

Concessione dei diritti. Questa clausola stabilisce che cosa il titolare del marchio possa effettivamente fare. Nella prassi si concede un diritto esclusivo o non esclusivo, non trasferibile e non sublicenziabile, circoscritto a territori e canali definiti, con la precisazione espressa che oltre quella concessione non si trasferisce alcun altro diritto. Vanno verificate l'esclusiva, il territorio, i canali consentiti, se le società affiliate siano incluse e se la sublicenza a una società del gruppo richieda il consenso. Va verificato inoltre se il territorio concesso riguardi l'Italia o l'intero SEE, e se coincida con l'ambito di protezione della propria registrazione di marchio.

Licenza di marchio e controllo di qualità. Il titolare del marchio concede in licenza i propri segni distintivi al fornitore, perché questi possa apporli. I diritti di controllo di qualità contenuti in quella licenza non sono una clausola di stile, ma la leva che consente di intervenire. Per un marchio dell'Unione, il titolare può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza relativa alla durata, alla forma registrata di utilizzo, alla natura dei prodotti o servizi, al territorio, o «alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario» [2]. Il Codice della proprietà industriale è ancora più esplicito per il white label: in caso di licenza non esclusiva il licenziatario deve obbligarsi espressamente «ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari», e «in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico» [8]. Concedere in licenza un marchio per un prodotto che il titolare non ispeziona mai è un rischio per il marchio stesso. I marchi nazionali si registrano presso l'UIBM e quelli dell'Unione presso l'EUIPO; in entrambi i registri la licenza può essere annotata su richiesta di una delle parti [2].

Branding e attribuzione. Va stabilito dove il fornitore possa essere nominato, se sia ammessa una dicitura «powered by», che cosa accade nel codice sorgente, nelle intestazioni delle email e nelle risposte delle API, e chi è titolare del dominio. L'attribuzione che si allarga vanifica lo scopo dell'operazione.

Condizioni economiche. Prezzi all'ingrosso, revenue share, impegni minimi e meccanismi di revisione dei prezzi. Imporre che cosa il titolare del marchio applichi ai propri clienti è la parte del contratto più delicata sotto il profilo antitrust. Il regolamento di esenzione per categoria sugli accordi verticali non copre gli accordi che hanno per oggetto «la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita». Imporre un prezzo massimo di vendita o raccomandare un prezzo resta possibile, a condizione che questi non equivalgano a un prezzo fisso o minimo per effetto di pressioni o incentivi di una delle parti [3]. L'AGCM interviene su queste pratiche accanto alla Commissione europea. Questa clausola va affrontata con un legale, non dentro un modello contrattuale.

Assistenza e livelli di servizio. Il titolare del marchio promette qualcosa al cliente. Il fornitore promette qualcosa al titolare del marchio. Se la seconda promessa è più debole della prima, la differenza la assorbe il titolare del marchio. I due documenti vanno confrontati affiancandoli, non letti separatamente.

Dati e privacy. Occorre decidere chi è titolare del trattamento e chi responsabile, dove sono ospitati i dati, che cosa il fornitore può fare con i dati aggregati e che cosa il titolare del marchio riottiene all'uscita. Nell'assetto abituale il titolare del marchio è titolare del trattamento verso il cliente finale e il fornitore è responsabile del trattamento. Il GDPR impone allora un contratto che fissi oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, vincoli il fornitore alle istruzioni del titolare e disciplini riservatezza, sicurezza, ricorso a sub-responsabili e restituzione o cancellazione al termine [4]. Questa ripartizione dei ruoli non si presume. Se il fornitore tratta anche per finalità proprie, per quella parte è titolare autonomo, e il Garante per la protezione dei dati personali qualifica il rapporto in base al controllo effettivo su finalità e mezzi, non in base all'etichetta scelta nel contratto. La titolarità del marchio e il possesso dei dati stanno in luoghi diversi, ed è per questo che la clausola pesa più di quanto la sua lunghezza suggerisca. Se sono coinvolti dati personali, si affianca un [accordo sul trattamento dei dati](https://contracko.com/blog/what-is-a-data-processing-agreement).

Proprietà intellettuale. Ci si deve attendere che il fornitore conservi il prodotto e ogni suo miglioramento, e che il titolare del marchio conservi i propri segni distintivi e i propri contenuti. Le clausole consuete fanno sì che sviluppi e derivati diventino parte del prodotto licenziato e restino di proprietà del fornitore, mentre il fornitore riconosce di non acquisire alcun diritto sulla proprietà intellettuale del titolare del marchio. Il lavoro su misura pagato dal titolare del marchio è la clausola da leggere due volte: nel diritto italiano i diritti di utilizzazione economica vanno ceduti per iscritto e la cessione non si estende oltre le modalità espressamente pattuite.

Manleve e responsabilità. Le pretese di terzi per violazione di proprietà intellettuale ricadono di norma sul fornitore, spesso con facoltà di quest'ultimo di procurarsi una licenza, modificare il prodotto, sostituirlo o risolvere il contratto. L'ultima opzione è un esito concreto per il titolare del marchio, quindi conviene verificare che cosa accade ai suoi clienti quando il fornitore la esercita. Conviene inoltre confrontare il massimale di responsabilità di questo contratto con la responsabilità che il titolare del marchio sopporta verso consumatori e clienti finali. Quest'ultima non si elimina con una clausola del contratto di fornitura.

Responsabilità regolamentare. Nei settori soggetti ad autorizzazione va indicato quale parte detiene quale titolo abilitativo e che cosa accade se un'autorità di vigilanza solleva obiezioni. Il punto di partenza è che l'esternalizzazione non sposta l'obbligo. Per i servizi di pagamento, la seconda direttiva sui servizi di pagamento esige che gli istituti di pagamento «rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività» [5]. Conviene quindi prevedere un diritto di recesso immediato se la condotta del fornitore espone il titolare del marchio a conseguenze legali o regolamentari negative, se la Banca d'Italia o la CONSOB chiedono la cessazione del rapporto, o se l'autorizzazione di una delle parti viene messa a rischio. Conviene altresì prevedere l'accesso dell'autorità di vigilanza, del revisore e dell'internal audit presso il fornitore.

Esclusiva e non concorrenza. Se il fornitore possa servire i concorrenti, se il titolare del marchio possa affiancare un secondo fornitore e quanto costa ciascuna delle due restrizioni.

Durata, risoluzione e transizione. Se ne parla di seguito, perché sono queste le date che sfuggono.

## Date importanti ed eventi del ciclo di vita

La data che coglie di sorpresa è quella iniziale. Nei contratti white label la durata spesso non decorre dalla firma, ma per un numero fisso di mesi dalla data di lancio, con rinnovo automatico salvo disdetta scritta di una delle parti entro un determinato numero di giorni prima della fine del periodo iniziale o di rinnovo. Si firma a gennaio, si lancia a giugno, e il calcolo del rinnovo si sposta insieme al lancio.

Gli eventi che conviene trattare come date anziché come clausole:

- Data di decorrenza e data di lancio, distinte, più il presupposto che converte l'una nell'altra.
- Fine del periodo iniziale, e il termine di disdetta calcolato a ritroso da quella data. È il termine di disdetta la data da mettere in agenda, non la scadenza.
- Ogni periodo di rinnovo con il proprio termine di disdetta, poiché il rinnovo automatico fa ricorrere la scadenza a tempo indeterminato.
- Termini per il rimedio. Per un inadempimento sostanziale sanabile è consueto un termine da dieci a trenta giorni, accanto a un elenco di inadempimenti trattati come insanabili. Va precisato quali consentono la risoluzione senza previa diffida.
- Termine di rimozione. Dopo la risoluzione il titolare del marchio ha di regola trenta giorni per rimuovere il materiale di marketing licenziato dai canali sotto il proprio controllo. È un progetto operativo, non una formalità.
- Restituzione o cancellazione delle informazioni riservate, spesso entro due settimane dalla risoluzione, e per i dati personali secondo quanto previsto dall'accordo sul trattamento.
- Sopravvivenza delle clausole. Riservatezza, proprietà intellettuale, responsabilità e manleva di regola sopravvivono al contratto. Occorre sapere quali.
- Date di revisione dei prezzi e di misurazione dei volumi minimi, che stabiliscono se un impegno sia stato rispettato prima che qualcuno si accorga del contrario.
- Rinnovi delle licenze regolamentari di entrambe le parti, poiché la decadenza in capo al fornitore può porre fine al prodotto del titolare del marchio.
- Finestra di migrazione dei clienti, se il rapporto si chiude e i clienti finali devono andare da qualche parte.

## Rischi ed errori più comuni

Il disallineamento back-to-back. Il fallimento più frequente consiste nel promettere ai clienti un livello di servizio che il fornitore non ha promesso al titolare del marchio. Disponibilità del servizio, tempi di risposta, ripristino dei dati e massimali di responsabilità vanno confrontati tra i due contratti prima che le condizioni rivolte al cliente vengano pubblicate.

Nessun controllo di qualità. I titolari del marchio trattano a volte la licenza di marchio come una formalità e non ispezionano mai ciò che viene distribuito con il loro nome. È un'esposizione reputazionale, priva il titolare della base contrattuale per intervenire sulla qualità [2], e colpisce il marchio stesso. Un marchio dell'Unione può essere dichiarato decaduto se, «in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso», «è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica» dei prodotti o servizi [2]. Il divieto di inganno del Codice della proprietà industriale opera nella stessa direzione [8]. Un fornitore che cambia formulazione o stabilimento senza avvisare rientra esattamente in questa ipotesi.

Non sapere chi risponde come produttore. Nel diritto italiano produttore non è solo chi fabbrica. Il Codice del consumo definisce produttore il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore nel territorio dell'Unione europea «o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo» [6]. Un'impresa che non ha mai fabbricato nulla assume così la responsabilità per i danni causati da un prodotto difettoso venduto con il proprio marchio. La nuova direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi conferma la regola per i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026 e considera fabbricante chi, «apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante» [6]. Verso il consumatore il titolare del marchio è inoltre il venditore, quindi l'interlocutore per la garanzia legale di conformità.

Presumere che l'autorizzazione di un altro copra l'attività. Nei settori regolamentati è l'errore costoso. L'esternalizzazione non sposta l'obbligo di autorizzazione: il soggetto autorizzato resta tenuto alla conformità. Per i servizi TIC, il regolamento sulla resilienza operativa digitale stabilisce che le entità finanziarie che hanno stipulato accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC «rimangono sempre pienamente responsabili del rispetto e dell'adempimento di tutti gli obblighi» previsti da quel regolamento e dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari [7]. Presentare al pubblico un prodotto regolamentato con il proprio marchio non sposta quindi il dovere regolamentare, ed esserne il fornitore invisibile non lo elimina. La Banca d'Italia e la CONSOB si rivolgono al soggetto autorizzato, non a chi materialmente esegue.

Dati dei clienti detenuti senza diritto di uscita. Se il fornitore detiene gli archivi e il contratto tace su formato, tempi e costo dell'esportazione, l'elenco clienti del titolare del marchio è di fatto del fornitore.

Risoluzione che lascia i clienti scoperti. Le clausole di risoluzione tendono a essere scritte guardando ai due firmatari. I clienti finali non sono parti, quindi nulla li protegge se non lo si redige espressamente: un periodo di transizione, la continuità del servizio durante la migrazione o un deposito fiduciario.

Assenza di esclusiva. Senza esclusiva lo stesso prodotto può comparire con il marchio di un concorrente a un prezzo diverso, il che trasforma la spesa di marketing del titolare del marchio in formazione gratuita del mercato.

Perdere il rinnovo. Il rinnovo automatico unito a un termine di disdetta calcolato da una data di lancio che nessuno ha registrato è il modo in cui un impegno biennale si prolunga per errore.

## Tipi di contratto correlati

| Strumento | Marchio che il cliente vede | Da chi acquista il cliente | Elemento distintivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratto white label | Quello dell'intermediario | Dall'intermediario | Il fornitore è invisibile per costruzione |
| Contratto private label | Quello dell'intermediario | Dall'intermediario | Stessa logica, termine consueto per i beni fisici |
| Contratto di rivendita | Quello del vendor | Di regola dal reseller | Il cliente sa di chi è il prodotto |
| Contratto di distribuzione | Quello del vendor | Da un distributore o da un dettagliante a valle | Organizzato per territorio e canale |
| Fornitura OEM | Quello dell'integratore | Dall'integratore | Il prodotto del fornitore è un componente o un abbinamento, non l'insieme |
| Contratto di franchising | Quello dell'affiliante | Dall'affiliato | L'operatore adotta il marchio e il sistema di un altro |
| Contratto di licenza | Indifferentemente l'uno o l'altro | Indifferentemente dall'uno o dall'altro | La categoria generale in cui tutti questi rientrano |

L'OEM merita un avvertimento. La sigla è usata in modo incoerente: in un'accezione indica l'impresa che produce un componente destinato a finire dentro il prodotto finito di un terzo, mentre nell'uso di canale indica il titolare del marchio che acquista quei componenti. Poiché entrambe le accezioni sono in circolazione, l'etichetta va trattata come un indizio e sono le clausole operative a chiarire in quale direzione viaggiano il prodotto e il marchio.

Strumenti vicini di cui vale la pena leggere:

- [Contratto di franchising](https://contracko.com/blog/what-is-a-franchise-agreement). L'immagine speculare. L'operatore lavora sotto il nome e il sistema del titolare del marchio anziché sotto i propri.
- [Master service agreement](https://contracko.com/blog/what-is-a-master-service-agreement). Un'operazione white label viene spesso documentata come un MSA con un allegato white label anziché come documento autonomo.
- [Statement of work](https://contracko.com/blog/what-is-a-statement-of-work). Lo strumento giusto per gli sviluppi su misura commissionati all'interno del rapporto white label.
- [Contratto di rivendita di software](https://contracko.com/blog/software-reseller-agreement). Il confronto da fare quando si decide se il marchio del vendor debba restare sul prodotto.
- [Accordo sul trattamento dei dati](https://contracko.com/blog/what-is-a-data-processing-agreement). Necessario a fianco della maggior parte delle operazioni white label che coinvolgono dati personali.
- [Modello di contratto white label](https://contracko.com/contract-templates/white-label-agreement). Una struttura di partenza che copre concessione dei diritti, branding, assistenza, dati, proprietà intellettuale e risoluzione descritti sopra.

## Checklist per la gestione del contratto

Da registrare alla firma

1. Registrare la data di decorrenza e la data di lancio come campi distinti, e annotare da quale delle due decorre la durata.
2. Calcolare il termine di disdetta a ritroso dalla fine del periodo iniziale e memorizzare quella data, non la data di scadenza.
3. Registrare la posizione di esclusiva in una riga: esclusiva o no, in quale territorio, in quale canale e fino a quando.
4. Riportare il livello di servizio promesso al cliente e il livello di servizio promesso dal fornitore sulla stessa scheda, così che lo scarto tra i due sia visibile senza aprire due file.
5. Registrare chi detiene i dati dei clienti, in quale formato possono essere esportati e quanti giorni ha il fornitore per restituirli o cancellarli.
6. Allegare la licenza di marchio, l'accordo sul trattamento dei dati e gli eventuali allegati alla stessa scheda contrattuale del contratto principale.
7. Indicare un responsabile per ciascuna parte: il referente commerciale interno e il contatto nominativo del fornitore.
8. Registrare quale parte detiene ciascuna autorizzazione regolamentare da cui dipende il prodotto, con la relativa data di scadenza.

Promemoria da programmare

1. Un promemoria sul termine di disdetta, più uno anticipato che lasci il tempo di decidere anziché di reagire.
2. Un promemoria prima di ogni misurazione degli impegni minimi di volume o di fatturato.
3. Un promemoria in vista di ogni finestra di revisione dei prezzi in cui una delle parti possa proporre una modifica.
4. Promemoria sulla scadenza di ogni licenza regolamentare registrata al punto 8, per entrambe le parti.
5. Un promemoria ricorrente per svolgere l'ispezione di qualità che la licenza di marchio riconosce al titolare del marchio.

Revisioni a cadenza fissa

1. Ogni trimestre, confrontare quanto il fornitore ha erogato con il livello di servizio pattuito e verificare se siano maturati crediti di servizio e se siano stati richiesti.
2. Ogni trimestre, verificare se il prodotto del fornitore sia cambiato in modi che le condizioni rivolte al cliente non descrivono più con precisione.
3. Prima di ogni rinnovo, decidere se il margine giustifichi ancora l'operazione e se la posizione di esclusiva regga ancora.
4. Una volta all'anno, ripercorrere che cosa accadrebbe ai clienti finali se il contratto cessasse entro trenta giorni, e correggere quanto l'esercizio mette in luce.

La maggior parte dei problemi elencati sopra nasce dalla registrazione dei dati, non dalla redazione del contratto. La clausola c'era; nessuno stava guardando la data. [Contracko](https://contracko.com/features) tiene i contratti white label e i loro allegati in un unico [repository](https://contracko.com/features/contract-repository) consultabile, usa [l'IA per estrarre](https://contracko.com/features/contract-data-extraction) parti, date, termini e obblighi dai documenti e supporta campi personalizzati per gli elementi che questo tipo di contratto richiede di tracciare e che un contratto generico non prevede: la data di lancio, la posizione di esclusiva, il termine per l'esportazione dei dati e l'autorizzazione detenuta da ciascuna parte. I [promemoria di scadenza](https://contracko.com/features/expiration-reminder) coprono i termini di disdetta e i rinnovi, e la [reportistica](https://contracko.com/features/reporting) mostra l'intero portafoglio di partner anziché un contratto per volta. È disponibile una prova gratuita, se desidera caricare un contratto reale e vedere che cosa ne viene estratto.

## Fonti

[1] Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, articolo 13 (chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj

[2] Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, articoli 25 e 58 (licenza, opponibilità delle clausole di qualità al licenziatario e decadenza per uso ingannevole). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj

[3] Regolamento (UE) 2022/720, articolo 4 (accordi verticali: prezzi di vendita fissi o minimi come restrizione fondamentale, prezzi massimi e raccomandati ammessi). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/720/oj

[4] Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articolo 28 (contenuto obbligatorio del contratto con il responsabile del trattamento e ricorso a sub-responsabili). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[5] Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2), articolo 20 (gli istituti di pagamento restano pienamente responsabili delle entità cui esternalizzano attività). eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj

[6] Codice del consumo, D.lgs. 206/2005, articolo 3, e Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, articolo 4 (chi appone il proprio marchio su un prodotto è considerato produttore o fabbricante). normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206

[7] Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), articolo 28 (le entità finanziarie restano sempre pienamente responsabili dei propri obblighi quando utilizzano servizi TIC di terzi). eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj

[8] Codice della proprietà industriale, D.lgs. 30/2005, articolo 23 (obblighi del licenziatario non esclusivo e divieto che dalla licenza del marchio derivi inganno). normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30

Le immagini di questo articolo sono state generate con l'aiuto dell'IA.

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